Site icon Arbitrato in Italia

Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2016, n. 12956

In materia di arbitrato, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall’art 820, co. 2, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all’ipotesi di espletamento della consulenza tecnica.

Exit mobile version