Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, né all’esecuzione.