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Cass., Sez. I Civ., 21 gennaio 2016, n. 1097

L’eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.

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