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Cass., Sez. I Civ., 20 aprile 2016, n. 7956

L’autorità giudiziaria, chiamata a nominare un arbitro, può prescindere dalle specifiche qualità richieste in capo all’arbitro stesso dalla clausola compromissoria, soltanto quando sia stata positivamente verificata la ricorrenza, nella qualifica designata, di una situazione di incompatibilità e di impossibilità, e le parti non abbiano previsto un meccanismo sostitutivo.

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