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Cass., Sez. I Civ., 2 novembre 2025, n. 28936

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione di un lodo arbitrale, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, non potendo riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operate dagli arbitri.
Nell’impugnazione del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ. vige la regola di specificità dei motivi e della loro formalizzazione con l’atto introduttivo dell’impugnazione, con la conseguenza che non sono ammissibili motivi diversi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nel medesimo atto introduttivo.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non ha la consistenza di una revisio prioris instantiae e non costituisce una reiterazione in secondo grado del giudizio svoltosi avanti agli arbitri, ma dà vita al iudicium rescindens, che consiste unicamente nell’accertare se sussista taluna delle nullità previste dall’art. 829 cod. proc. civ., e solo se questo si conclude positivamente è possibile il riesame nel merito della pronuncia arbitrale ex art. 830 cod. proc. civ.

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