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Cass., Sez. I Civ., 2 novembre 2025, n. 28930

La rinuncia all’impugnazione del lodo arbitrale equivale a rinuncia all’azione e determina il passaggio in giudicato del lodo stesso, producendo efficacia immediata senza necessità di accettazione da parte dell’altra parte, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che richiede accettazione ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ.
Nell’interpretazione della rinuncia all’impugnazione del lodo arbitrale, la clausola generica “a spese compensate” non può essere considerata condizione sospensiva dell’efficacia dell’atto unilaterale, dovendo essere interpretata come mera sollecitazione alle controparti e al giudice in considerazione del comportamento processuale del rinunciante.

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