Il controllo di legittimità esperibile in relazione alla sentenza che decide sull’impugnazione del lodo, lungi dal poter procedere al riesame del responso arbitrale, già per vero in fase rescindente precluso al giudice dell’impugnazione, si esercita unicamente sul pronunciamento adottato dalla Corte d’appello al solo fine di riscontrarne la conformità alla legge e la congruità della motivazione.