La Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto sostanziale, tantomeno lo può essere nel caso in cui già al giudice dell’impugnazione sia precluso l’esame del merito, atteso che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo a mente dell’art. 829 cod. proc. civ. vige la regola della specificità della formulazione dei motivi.