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Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2016, n. 18303

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.

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