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Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2023, n. 26765

Prevede l’art. 817 cod. proc. civ. che la parte, la quale non eccepisca nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile; mentre l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. dispone che la parte, la quale non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

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