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Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2025, n. 3898

Il principio per cui la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale – se tollera che l’arbitro, ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato, possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza – non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudizio in tal modo impresso: e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo.

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