Le disposizioni di cui all’art. 37-quinquies l. 11 febbraio 1994, n. 109 (in materia di società di progetto) e quelle di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non sono disposizioni di ordine pubblico rilevanti ai fini dell’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.