L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto è sempre ammessa quando tale violazione concerne la soluzione di una questione pregiudiziale relativa a materia sottratta alla competenza arbitrale, indipendentemente dal fatto che la questione pregiudiziale non costituisca direttamente oggetto della convenzione di arbitrato.
Nell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, i motivi di ricorso che si limitano a contestare valutazioni tecniche e accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri, senza incidere sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato, sono inammissibili per difetto di specificità della censura.
