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Cass., Sez. I Civ., 14 giugno 2019, n. 16127

Il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportante un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

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