Il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportante un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.