{‘principiò: “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il requisito dell’indicazione delle norme di diritto violate, prescritto dall’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. ai fini dell’ammissibilità del motivo di impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è soddisfatto allorché le norme asseritamente violate siano espressamente richiamate e illustrate nel corpo dell’atto di impugnazione, ancorché non enunciate nella rubrica del motivo, non potendo il giudice dell’impugnazione arrestarsi all’esame della sola rubrica ed omettere il confronto con il contenuto effettivo del motivo.”}
{‘principiò: “È affetta da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., la sentenza resa in sede di impugnazione del lodo arbitrale che, da un lato, confermi il capo del lodo che riconosce un risarcimento del danno da ritardo sul presupposto della sopravvenuta inefficacia della convenzione e, dall’altro, dichiari la nullità del lodo nella parte in cui ha negato ulteriori pretese economiche sul diverso presupposto della perdurante validità ed efficacia della medesima convenzione, risultando le due statuizioni sostenute da argomentazioni obiettivamente inconciliabili che non consentono di ricostruire l’iter logico della decisione.”}
