Nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale è preclusa qualsivoglia indagine sulla validità del compromesso e del lodo (ivi comprese le censure circa le attività poste in essere dagli arbitri) e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.