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Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11963

Nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale è preclusa qualsivoglia indagine sulla validità del compromesso e del lodo (ivi comprese le censure circa le attività poste in essere dagli arbitri) e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.

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