L’ammissibilità della denunzia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Una tale denunzia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.