In caso di procedimento arbitrale, la fonte stessa del potere di adire il giudice privato risiede nella clausola compromissoria, che ai fini fallimentari ha natura accessoria rispetto al contratto in cui è inserita, con la conseguenza che, in caso di scioglimento del contratto-presupposto a norma dell’art. 72 l.fall., venendo conseguentemente meno altresì la clausola compromissoria, anche il procedimento arbitrale non sopravvive, per effetto della caducazione del potere degli arbitri di decidere la controversia.