Avendo il lodo irrituale natura contrattuale, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – che ha esteso con il nuovo art. 808-ter cod. proc. civ. le ipotesi di annullabilità del lodo – quest’ultimo era impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri.