L’art. 810 cod. proc. civ., dettato in materia di nomina degli arbitri e applicabile anche in caso di loro sostituzione ex art. 811 cod. proc. civ., non prevede formalità ulteriori rispetto alla comunicazione all’altra parte. Ne consegue che l’interprete non è abilitato a pronunciare la nullità del lodo per la supposta inosservanza di formalità che non sono neppure previste nella disciplina normativa dell’arbitrato.