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Cass., Sez. I Civ., 11 dicembre 2025, n. 32282

La decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob non costituisce lodo arbitrale e non produce effetti vincolanti tra le parti ex art. 1372 cod. civ., configurandosi come procedimento conciliativo di natura aggiudicativa privo dei caratteri tipici dell’arbitrato rituale o irrituale.
L’adesione dell’intermediario finanziario al sistema dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, pur costituendo condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria, non integra manifestazione di volontà assimilabile al compromesso arbitrale, non comportando devoluzione della cognizione della controversia all’organo decidente e rimanendo impregiudicata la facoltà di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

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