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Cass., Sez. I Civ., 10 febbraio 2025, n. 3352

Il compromesso per arbitrato irrituale, diretto, cioè, a conseguire a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale di una determinata controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale che, escludendo l’applicazione della norma sulla connessione (art. 40 cod. proc. civ.) alla controversia che è oggetto del compromesso, rende improponibile la domanda con la quale una delle parti abbia adito il giudice per ottenere in sede giurisdizionale la decisione di quella controversia, anche quando questa sia connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.

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