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Cass., Sez. I Civ., 1 giugno 2023, n. 15521

Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché ai fini della nullità del lodo è sempre necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.

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