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Sindacato nel merito

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 17159 del 26 giugno 2019, disponibile qui) consente di compiere alcune brevi riflessioni sul sindacato nel merito di un lodo arbitrale da parte della Corte di Appello, adita in sede di impugnazione.

La vicenda definita dalla Corte di Cassazione riguarda un lodo pronunciato da un tribunale arbitrale in relazione a compensi dovuti da una società a un professionista.

Questo lodo, che ha visto l’accoglimento delle domande del professionista, è stato impugnato dalla parte soccombente per tre ragioni: è stata lamentata una violazione del principio del contraddittorio; una pretesa contraddittorietà e illogicità della motivazione; una erronea valutazione del merito della vicenda.

Seppure anche i primi due motivi possano suscitare profili di interesse, ritengo opportuno soffermarmi sul terzo.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo costituisce un giudizio a critica limitata, che può essere fondatamente proposto solo in presenza di determinati errores in procedendo, individuati in via tassativa dalla legge processuale (art. 829, co. 1, cod. proc. civ.), oppure per inosservanza, da parte degli arbitri, delle norme di diritto applicabili al merito della controversia, nei limiti in cui tale vizio può essere dedotto ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. (del tema ho parlato, ad esempio, in questo post).

Quest’ultima doglianza, puntualizza la Suprema Corte, non va però confusa con una censura volta a sollecitare un nuovo esame nel merito della controversia.  Ciò che la legge consente, in sede di impugnazione, non è un nuovo esame, da parte della Corte di Appello, del merito della controversia.  La Corte d’Appello, al contrario, può e deve limitarsi a verificare se c’è stato un errore di diritto, ossia se gli arbitri abbiano mal individuato la norma applicabile al merito o se della norma, pur correttamente individuata, abbiano fatto una cattiva applicazione.

Detto in altri termini: la legge processuale italiana non consente di impugnare un lodo arbitrale per chiedere al Giudice statale dell’impugnazione un nuovo esame dei fatti.

Questo nuovo esame potrà solo essere compiuto dopo che il lodo sia stato annullato (per uno dei motivi tassativi previsti dalle legge) e solo se la vicenda ricade in uno dei casi in cui la Corte di Appello è competente a emettere una decisione nel merito (art. 830 cod. proc. civ.).  Altrimenti – e questa, salvo diverso accordo tra le parti, è la regola nel caso di arbitrato internazionale con sede in Italia – il merito dovrà essere deciso da un nuovo tribunale arbitrale (salvo ovviamente il caso in cui il lodo sia stato annullato per invalidità o inefficacia della clausola compromissoria).

La legge processuale italiana, che pur non segue la legge modello dell’UNCITRAL (disponibile qui), è nondimeno ispirata a simili principi.  Non a caso, il nuovo regolamento della Camera Arbitrale di Milano, recentemente entrato in vigore (ne ho parlato in questo post), è conforme alle migliori prassi internazionali.  Il mio auspicio è che, anche grazie a questo nuovo regolamento, possa aumentare il numero degli arbitrati internazionali amministrati in Italia, nell’acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell’arbitrato internazionale che il nostro ordinamento rientra nel novero di quelli favorevoli all’arbitrato.

Roberto Oliva:
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