Il giudizio di delibazione del lodo arbitrale straniero ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto la valutazione compiuta dagli arbitri, qual è quello concernente la condivisione o meno delle istanze portate da una delle parti, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salve le circostanze indicate nell’art. 840 cod. proc. civ. La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’opposizione all’esecutività del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.