Corte di Appello di Bari, 2 marzo 2025, n. 280

Il giudizio di delibazione del lodo arbitrale straniero ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto la valutazione compiuta dagli arbitri, qual è quello concernente la condivisione o meno delle istanze portate da una delle parti, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salve le circostanze indicate nell’art. 840 cod. proc. civ. La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’opposizione all’esecutività del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.