La disciplina processuale della connessione nei rapporti tra l’autorità giudiziaria e l’arbitrato dettata dall’art. 819-ter, co. 1 cod. proc. civ. non è derogata dalla previsione dell’art. 2378 co. 5 cod. civ. che in materia di impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci impone la necessaria trattazione in unico processo e la decisione con la stessa sentenza di tutte le cause aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa delibera.