L’errore di diritto che consente l’impugnazione del lodo coincide con quello di cui all’art. 360, co. 1 , n. 3 cod. proc. civ., ragion per cui l’errore di diritto non si configura allorquando il giudice ha correttamente ricostruito i fatti e, in seguito, qualificato il rapporto, mentre potrebbe aversi nel caso di errata applicazione delle norme interpretative del contratto o di contrasto tra ricostruzione dei fatti (rapporto) e qualifica dello stesso.