Nel caso in cui le parti abbiano stabilito modalità di nomina degli arbitri di impossibile attuazione e tenuto conto che non è più prevista la nullità del patto compromissorio in relazione a vizi di formazione del collegio arbitrale, nel rispetto del principio di conservazione del contratto deve farsi applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 809, co. 3, cod. proc. civ.