Tribunale di Bergamo, 11 febbraio 2025, n. 186

Nel caso in cui le parti abbiano stabilito modalità di nomina degli arbitri di impossibile attuazione e tenuto conto che non è più prevista la nullità del patto compromissorio in relazione a vizi di formazione del collegio arbitrale, nel rispetto del principio di conservazione del contratto deve farsi applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 809, co. 3, cod. proc. civ.

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