L’efficacia delle clausole vessatorie, tassativamente indicate nell’art. 1341 cod. civ., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.