trib bo 3020-21

trib bo 3020-21

L’azione revocatoria fallimentare viene esercitata dagli organi della procedura a tutela della massa dei creditori e in relazione alla stessa non può pertanto essere invocata la clausola compromissoria contenuta nel titolo da cui è sorto il rapporto oggetto di revocatoria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.