cass 8087-21

L’omissione da parte del tribunale arbitrale dell’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. rappresenta sia un error in iudicando (denunciabile ex art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rispetto a una convenzione di arbitrato risalente ad epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta nel 2006) sia un vizio di motivazione a mente dell’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.

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