cass 37022-21

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In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall’art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 62/1968) e dall’art. 839 cod. proc. civ., configura non già una condizione dell’azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell’instaurazione del procedimento e deve essere rilevato d’ufficio dal giudice.

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