cass 19276-21

cass 19276-21

Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore in procedendo, come tale denunciabile con l’impugnazione per nullità, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo. Tuttavia, la ricorrenza dell’indicato errore non può essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un’espressa enunciazione di conformità all’equità della relativa decisione, essendo possibile evincere una valutazione degli arbitri in tal senso, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo.

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