cass 10981-21

Anche nel giudizio arbitrale l’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.

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