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L’art. 829 cod. proc. civ. consente l’impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, se prevista dalla legge. In materia di appalto di opere pubbliche, tale legge va individuata nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto l’impugnazione l’impugnazione del responso arbitrale in tema di appalto di opere pubbliche era consentita anche per il caso di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 209, co. 14, d.lgs. cit., per vicende cui tale disposizione, oggi abrogata, trova applicazione.

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