Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., “La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”. Nel caso di decreto ingiuntivo revocato in ragione della competenza arbitrale, risulta applicabile il richiamato art. 42 cod. proc. civ., e dunque il provvedimento di primo grado è unicamente impugnabile con regolamento di competenza, atteso che la declaratario di nullità del decreto ingiuntivo non può ritenersi una pronuncia sul merito, essendo la mera e necessaria conseguenza della declaratoria di incompetenza del giudice adito.