app mi 1790-21

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In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ‘ratio’ della decisione adottata. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio sia comunque ravvisabile, l’esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta (fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il vizio, in ragione del contrasto tra le disposizioni del lodo parziale e di quello definitivo).

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