app ge 624-21

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Ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., il lodo arbitrale irrituale è annullabile, tra l’altro, in caso di invaliditĂ  della convenzione arbitrale o di pronuncia ultra petita. Si tratta di due casi diversi di annullabilitĂ  e, da un’attenta lettera della disposizione in esame, si comprende che la necessitĂ  di far valere l’eccezione nel procedimento arbitrale non riguarda l’ipotesi della invaliditĂ  della convenzione arbitrale bensì il solo caso della decisione ultra petita da parte degli arbitri.
L’art. 809 cod. proc. civ., in punto numero degli arbitri, non si applica all’arbitrato irrituale ed è dunque possibile prevedere un tribunale arbitrale irrituale composto da un numero pari di componenti.

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