Massimario 2018

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., SS.UU., 5 febbraio 2018, n. 2724 (qui il testo)
    Appare ritiene meritevole di approfondimento l’orientamento di legittimità che esclude l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano (nel caso di specie, per essere allegata la devoluzione della controversia a un arbitrato estero) allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia.
  • Cass., SS.UU., 5 febbraio 2018, n. 2725 (qui il testo)
    Appare ritiene meritevole di approfondimento l’orientamento di legittimità che esclude l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano (nel caso di specie, per essere allegata la devoluzione della controversia a un arbitrato estero) allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia.
  • Cass., SS.UU., 21 settembre 2018, n. 22433 (qui il testo)
    Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se la dedotta deroga convenzionale alla giurisdizione italiana (che nella specie rinvia la soluzione di ogni controversia nascente tra le parti, relativa a quel contratto, a un arbitrato estero), riguarda due società aventi entrambe sede in Italia.
  • Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553 (qui il testo)
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
    In assenza di specifica esclusione, deve ritenersi che le parti che abbiano concluso una clausola compromissoria abbiano inteso devolvere ad arbitri tutte le questioni derivanti, in modo diretto o indiretto, dal contratto o dal rapporto cui tale clausola inerisce.
  • Cass., SS.UU., 20 novembre 2018, n. 29879 (qui il testo)
    Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se la dedotta deroga convenzionale alla giurisdizione italiana (cnel caso di specie, per essere allegata la devoluzione della controversia a un arbitrato estero), riguarda soggetti tutti residenti e domiciliati in Italia.
  • Cass., SS.UU., 20 novembre 2018, n. 29880 (qui il testo)
    Il regolamento preventivo di giuridizione è ammissibile anche se la dedotta deroga convenzionale alla giurisdizione italiana (cnel caso di specie, per essere allegata la devoluzione della controversia a un arbitrato estero), riguarda soggetti tutti residenti e domiciliati in Italia.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Milano, 30 luglio 2018, n. 3685 (qui il testo)
    Nella piena disponibilità delle parti del termine di cui all’art. 820, co. 2, cod. proc. civ. va compresa anche la facoltà di farlo decorrere da un dies a quo differente da quello legale (nella specie, le parti avevano pattuito un termine per la pronuncia del lodo con dies a quo mobile, in quanto collegato al compimento dell’ultimo atto di parte nel procedimento arbitrale).
  • Corte di Appello di Salerno, 14 settembre 2018, n. 1311 (qui il testo)
    Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, di conseguenza, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo deve essere proposta dinanzi alla Corte d’appello, ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ. Tuttavia, ove gli arbitri si siano limitati a fare riferimento all’art. 820 cod. proc. civ., in presenza di una clausola che lasciava piena libertà di scelta di forme e in assenza di qualunque definizione di ritualità o motivazione, il lodo deve essere ritenuto irrituale e l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. deve essere dichiarata inammissibile.
  • Corte di Appello di Roma, 25 settembre 2018, n. 5949 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma; tale impugnazione non introduce un giudizio di appello che abilita in ogni caso il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri.
  • Corte di Appello di Bologna, 5 ottobre 2018, n. 2453 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 24 ottobre 2018, n. 1976 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Corte di Appello di Brescia, 5 novembre 2018, n. 1698 (qui il testo)
    La circostanza per cui la nomina dell’arbitro non competa alle parti ma al terzo non determina alcuna deroga alla necessità della notificazione della domanda di arbitrato: tale notificazione è necessaria per dare avvio al procedimento arbitrale, enunciare alla controparte la intenzione di adire l’arbitro e proporre la domanda. La domanda di arbitrato, da notificare alla controparte, infatti, è un atto indefettibile: si tratta di un atto complesso, costituito da tre distinti nuclei: la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri se spetta.
  • Corte di Appello di Catania, 18 dicembre 2018, n. 2722 (qui il testo)
    Il dubbio sulla natura, rituale ovvero irrituale, dell’arbitrato va risolto nel senso della ritualità, sul rilievo delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale, anche nel vigore della disciplina vigente prima dell’introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ. a opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Tribunali

  • Tribunale dell’Aquila, 31 luglio 2018, n. 687 (qui il testo)
    In mancanza di una clausola inequivoca e chiara nel devolvere una data tipologia di controversie ad arbitri, il dubbio deve essere risolto nel senso dell’affermazione dell’inesistenza di una deroga alla normale competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria. [NOTA: si tratta di orientamento superato]
  • Tribunale di Firenze, 24 settembre 2018, n. 2478 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione di arbitri le controversie che coinvolgano l’amministratore di società, da questi accettata nel momento in cui assume l’incarico, radica la competenza arbitrale con riferimento a tutte le dette controversie e non esige il perdurare dello status di amministratore.
  • Tribunale di Rovigo, 17 ottobre 2018, n. 703 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo.
  • Tribunale di Bergamo, 28 novembre 2018, n. 2489 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice statuale ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 28 dicembre 2018, n. 13114 (qui il testo)
    Gli unici soggetti legittimati a sollevare eccezione di arbitrato sono quelli che hanno concluso l’accordo compromissorio.