Massimario 2017

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., Sez. I Civ., 4 gennaio 2017, n. 81 (qui il testo)
    La previsione della devoluzione agli arbitri delle controversie scaturenti dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto deve avvenire, ai sensi dell’art. 808 cod. proc. civ., tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta ad substantiam, la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale. Tale requisito di forma è soddisfatto – con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – allorchĂ© il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorchĂ© il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 10 gennaio 2017, n. 307 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralitĂ  di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri – o al giudice ordinario – l’intera controversia in virtĂą del mero vincolo di connessione, dall’altro che l’eccezione d’incompetenza dev’essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 gennaio 2017, n. 614 (qui il testo)
    La competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia tra un socio e la cooperativa di produzione e lavoro non è suscettibile di deroga a favore di arbitri, se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti e accordi collettivi, sempre che, ai sensi dell’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., ciò avvenga, a pena di nullitĂ , senza pregiudizio della facoltĂ  delle parti di adire l’autoritĂ  giudiziaria; non è pertanto valida una clausola compromissoria che sia contenuta soltanto nello statuto della societĂ  cooperativa di produzione e lavoro.
  • Cass., Sez. II Civ., 18 gennaio 2017, n. 1213 (qui il testo)
    La clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull’interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l’accertamento della volontĂ  delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all’accertamento dell’inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte.
  • Cass., Sez. VI Civ., 15 febbraio 2017, n. 4035 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La domanda proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c., avendo titolo extracontrattuale, resta esclusa dalla previsione della clausola compromissoria eventualmente inserita nel contratto di appalto e riferita a tutte le controversie dallo stesso nascenti.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Salerno, 9 gennaio 2017, n. 28 (qui il testo)
    Trova applicazione anche in un procedimento arbitrale l’art. 101 cod. proc. civ., ai sensi del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullitĂ , un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione.
  • Corte di Appello di Brescia, 19 gennaio 2017, n. 71 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, l’impugnante ha l’obbligo di attenersi rigorosamente nell’atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell’ordinario giudizio di appello dall’ art. 342 cod. proc. civ., deve intendersi in un procedimento di impugnazione di lodo in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente di tale procedimento paragonabile al ricorso per cassazione.
  • Corte di Appello di Napoli, 25 gennaio 2017, n. 303 (qui il testo)
    All’arbitrato irrituale non sono applicabili i mezzi di impugnazione previsti dalla legge processuale ed in particolare dagli artt. 827 ss. cod. proc. civ.; la pronuncia degli arbitri irrituali può invece essere oggetto di annullamento per i motivi di impugnazione previsti propri dei contratti ed in particolare per incapacità degli arbitri e delle parti e per l’esistenza di vizi nel processo formativo della volontà contrattuale.

Tribunali

  • Tribunale di Genova, ord. 5 gennaio 2017 (qui il testo)
    La controversia sulla nullitĂ  della delibera assembleare di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata, in relazione all’omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l’area della non compromettibilitĂ  è ristretta all’assoluta indisponibilitĂ  del diritto e, quindi, alle sole nullitĂ  insanabili.
  • Tribunale di Catania, 20 gennaio 2017, n. 329 (qui il testo)
    La contestuale proposizione di eccezione di arbitrato e domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta del convenuto non implica la necessitĂ  di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima.
  • Tribunale di Milano, 23 gennaio 2017, n. 813 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria statutaria che devolva agli arbitri la cognizione di controversie promosse nei confronti degli amministratori, rientra nella competenza arbitrale anche la domanda ex art. 2395 cod. civ.
    Il patto processuale di devoluzione in arbitrato è autonomo rispetto al contratto cui inerisce e dunque sopravvive alla sua invalidazione e all’eventuale cessazione tra le parti degli altri effetti di tale rapporto.
  • Tribunale di Milano, 24 gennaio 2017, n. 865 (qui il testo)
    In caso di contratti collegati (statuto di societĂ  consortile, contratto di affidamento e contratto di appalto) e nell’ambito di un generale e complessivo rinvio e rimando alle rispettive discipline, la circostanza che uno di questi contratti non contenga una clausola compromissoria, contenuta invece degli altri, non vale ad attribuire la cognizione sulle liti concernenti tale contratto al Giudice statuale.
  • Tribunale di Roma, ordinanza 17 maggio 2017 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    L’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria deve essere disattesa, ove la pretesa azionata in giudizio sia fondata sull’applicazione di clausola penale contrattualmente prevista, a seguito di risoluzione, di talchĂ© deve escludersi che la controversia abbia ad oggetto questioni concernenti l’interpretazione, la validitĂ , l’esecuzione o la risoluzione del contratto.