Cass, 14 March 2023, n. 7335
Legal Principle
Il vizio afferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un dictum giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l. 25/1994, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 40/2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto.
Methodological Notes
standard