Arbitrato semplificato CAM

Roberto Oliva

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, entrato in vigore da poco più di anno (ne avevo parlato qui), è stato recentemente integrato, con disposizioni che trovano applicazione dal primo luglio 2020 e che istituiscono una procedura di arbitrato semplificato.

Queste disposizioni sono contenute nell’Allegato D del regolamento arbitrale, che può essere consultato seguendo questo collegamento.

La nuova procedura di arbitrato semplificato si applica ai procedimenti arbitrali, promossi dopo il primo luglio 2020, di valore sino a Euro 250.000, salvo che anche solo una parte abbia espresso, nel suo atto introduttivo, la sua opposizione a tale applicazione.

In altri termini, anche alle parti che abbiano concluso una clausola compromissoria prima del primo luglio 2020 è consentito l’accesso alla procedura di arbitrato semplificato, purché però siano (anche solo implicitamente) d’accordo nell’utilizzarla.

Non è specificamente prevista una diversa disciplina applicabile in caso di clausola compromissoria conclusa dopo il primo luglio 2020, sì che pare ragionevole concludere che pure in questo caso sia necessario l’accordo (sia pure implicito) delle parti al momento dell’instaurazione della procedura. 

La disciplina in parola, inoltre, trova applicazione in tutti i procedimenti senza limite di valore, se richiamata nella convenzione di arbitrato o comunque se le parti si siano accordate sulla sua applicazione in un qualsiasi momento anteriore allo scambio degli scritti introduttivi.

Si nota subito quale sia il criterio ispiratore che ha guidato gli estensori delle nuove disposizioni: la valorizzazione della volontà delle parti.  Con una limitazione, però: il consiglio arbitrale della CAM può stabilire, su istanza dell’arbitro designato prima della costituzione del Tribunale Arbitrale o anche d’ufficio, che in ragione della complessità della controversia non trovino applicazione le disposizioni relative all’arbitrato semplificato.

Ai sensi di queste disposizioni, gli scritti introduttivi devono essere ‘completi’ e contenere pure l’indicazione dei mezzi di prova e, a pena di inammissibilità, dei fatti che si intendono provare tramite gli stessi.

Il Tribunale Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione arbitrale, è composto da un arbitro unico nominato dal consiglio arbitrale e si costituisce con un atto datato e sottoscritto, il cui contenuto non è indicato dalle disposizioni in commento, ma che probabilmente non sarà dissimile da quello degli atti di missione previsti da altri regolamenti arbitrali.

Per quanto attiene allo svolgimento del procedimento, esso è improntato alla massima celerità.

Il Tribunale Arbitrale può, sentite le parti, limitare la lunghezza o l’oggetto degli scritti difensivi (che, salvo diversa determinazione dello stesso Tribunale Arbitrale, consistono in un solo scritto per parte successivo agli atti introduttivi), nonché il numero dei documenti e dei testimoni che si richieda eventualmente di sentire.  Alle parti è inoltre precluso, salvo giustificata e motivata determinazione dell’arbitrato, proporre domande nuove dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale.  In generale, poi, tutti i termini del procedimento sono di regola fissati a pena di decadenza (ribaltando quindi quella che, nei procedimenti arbitrali è la regola).  La stessa udienza arbitrale è solo eventuale, unica per l’assunzione dei mezzi di prova e la discussione, e può svolgersi anche mediante audioconferenza, videoconferenza o altri mezzi idonei.  Il lodo, salvo proroghe concesse per giustificati motivi, deve essere depositato entro tre mesi dalla costituzione del Tribunale Arbitrale.

La volontà delle parti, così valorizzata per quanto attiene la scelta dell’arbitrato semplificato, viene quindi compressa nel suo svolgimento, nel perseguimento dello scopo principale di questo procedimento, che è la celerità della sua definizione.    

A questo indiscutibile vantaggio (la Camera Arbitrale di Milano prevede un dimezzamento dei tempi richiesti per addivenire alla pronuncia del lodo) se ne aggiunge, per le parti, un altro: una sensibile riduzione degli onorari della CAM e del Tribunale Arbitrale.

Il nuovo procedimento di arbitrato amministrato, in definitiva, introdotto forse anche in considerazione degli effetti della pandemia CoViD-19 e delle controversie che ne deriveranno, con un occhio di attenzione a interessanti iniziative straniere (penso ad esempio all’Expedited Arbitration prevista dal regolamento arbitrale ICC, o al più radicale Business Arbitration Scheme del Chartered Institute of Arbitrators), rappresenta uno strumento di sicura rilevanza, anche nella prospettiva della diffusione dello strumento arbitrale in Italia.

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