Le Prague Rules: alcune minime osservazioni dal punto di vista italiano

Roberto Oliva

Un argomento sul quale molto ha discusso negli ultimi mesi la comunità arbitrale internazionale (anche se forse più in altre giurisdizioni che in Italia) è quello delle Rules on the efficient conduct of proceedings in international arbitration (Prague Rules), presentate  ufficialmente il 14 dicembre 2018.

Non esiste, al momento, una versione italiana delle Prague Rules; la versione inglese può essere consultata qui.

Le Prague Rules si presentano come uno strumento di soft law volto ad aumentare l’efficienza e ridurre i costi dell’arbitrato internazionale. La strada per raggiungere questo obiettivo è stata individuata, da un gruppo di lavoro composto prevalentemente da giuristi dell’est Europa e della CSI, dall’assegnazione ai tribunali arbitrali di un ruolo più attivo nella gestione dei procedimenti.

Le Prague Rules non si pongono invece più in aperta contrapposizione (come facevano ad esempio nella bozza di settembre, che può essere consultata qui) con le IBA rules on the taking of evidence in international arbitration, asseritamente troppo vicine alle tradizioni di common law.

I primi commenti sulle Prague Rules possono essere divisi in due categorie: si passa da chi le ha aspramente criticate, scorgendo in esse un rischio di “russificazione” dell’arbitrato internazionale (penso ad esempio all’articolo di Lawrence W. Newman e David Zaslowsky, dell’ufficio di New York di Baker McKenzie, significativamente intitolato The Russians are coming, and they want to change how we conduct international arbitration, disponibile qui), a chi – e sono i più numerosi – ha sottolineato la loro scarsa portata innovativa, poiché le loro previsioni sulla gestione della procedura arbitrale e sull’istruttoria sarebbero già contenute o nei regolamenti arbitrali oppure nelle stesse IBA Rules (in questo senso, ad esempio, Sol Argerich, che ha una formazione di civil law, nell’articolo disponibile qui).

Quale prospettiva è quella corretta?

A ben vedere, nessuna delle due.

Le Prague Rules hanno diversi aspetti negativi (sui quali ho in animo di tornare in un post separato), ma non hanno un contenuto rivoluzionario. Salvo qualche eccezione, le loro previsioni possono essere ritrovate anche nelle IBA Rules. Non per questo però hanno una scarsa portata innovativa, dal punto di vista del professionista di civil law. E forse anche dal punto di vista del professionista di common law.

Mi pare significativo, innanzi tutto, che le Prague Rules, prima di concentrarsi sull’istruttoria in senso stretto, si interessino della gestione del procedimento (art. 2). Lo stesso interesse viene manifestato, è vero, da altri strumenti di soft law (penso ad esempio all’ICC Note to parties and arbitral tribunal on the conduct of arbitration, disponibile qui). L’enfasi sulla relazione tra gestione della procedura e istruttoria costituisce però la vera novità delle Prague Rules. 

Passando all’istruttoria in senso stresso, le Prague Rules contemplano gli stessi istituti processuali delle IBA Rules, dal punto di vista però degli ordinamenti di civil law.

Non effettuerò qui di seguito un puntuale esame delle differenze tra IBA Rules e Prague Rules; mi concentrerò invece sulle disposizioni che maggiormente hanno attirato il mio interesse.

Innanzi tutto, quelle relative al consulente tecnico. Sia le IBA Rules (art. 6) che le Prague Rules (art. 6) prevedono la possibilità della nomina di un consulente tecnico da parte del tribunale arbitrale.  Ben sappiamo però che, in applicazione delle IBA Rules, tale nomina non è particolarmente frequente, poiché si preferisce avere, come pure previsto dalle IBA Rules (art. 5), consulenti tecnici nominati dalle parti (questa ad esempio era la posizione del QC Christopher Harris, illustrata nel corso della conferenza annuale dell’Associazione svizzera per l’arbitrato del 2 febbraio 2018). 

Con le Prague Rules, invece, la regola diviene quella della nomina da parte del tribunale arbitrale. Una regola molto vicina a quella contenuta nel nostro codice di procedura civile (artt. 191 ss. cod. proc. civ.).

Ancor più restrittivo è l’approccio della Prague Rules per quanto riguarda l’istruttoria documentale, nella sua particolare forma della richiesta di produzione di documenti che una parte rivolge all’altra.  Le IBA Rules hanno cercato di limitare questo istituto e di allontanarsi dal suo modello processuale anglosassone (art. 3).  Le Prague Rules adottano invece un modello diverso (art. 4), peraltro molto simile a quello dell’ordine di esibizione previsto dal diritto processuale italiano (art. 210 cod. proc. civ.).

Le Prague Rules, poi,  introducono nell’arbitrato internazionale, seppur timidamente, un altro principio previsto dal nostro ordinamento: quello iura novit curia. Ribadiscono infatti che grava sulle parti l’onere di provare la loro posizione dal punto di vista legale (art. 7.1); aggiungono però che il tribunale arbitrale può applicare disposizioni di legge non invocate dalle parti o fare riferimento a dottrina o giurisprudenza che le parti non hanno richiamato, purché su questi punti sia stato sollecitato il contraddittorio (art. 7.2).

Saranno utili le Prague Rules? A questa domanda potremo rispondere solo alla luce della loro concreta applicazione. Senz’altro, questa applicazione farà pure emergere i loro difetti e le previsioni che necessitano di essere modificate.

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