Arbitrato societario e fallimento

Dopo una lunga pausa, riprendono le pubblicazioni di Arbitrato in Italia.  E riprendono con un tema sul quale in passato mi ero già soffermato: quello dei rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali e, in particolare, tra arbitrato e fallimento (me ne ero occupato qui e qui e sull’argomento avevo scritto anche un articolo per YAR – Young Arbitration Review).

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Ancora su arbitrato e fallimento

La Corte di Cassazione, in due recenti pronunzie, è tornata sul tema del rapporto tra arbitrato e fallimento.

La prima sentenza (Cass., Sez. I Civ., 24 giugno 2015, n. 13089, disponibile qui) riafferma l’antico e consolidato principio secondo il quale “in sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri (…) è in ogni caso (…) paralizzato dal prevalente effetto (…) dell’avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo“.

Maggiormente interessante è la seconda sentenza (Cass., Sezioni Unite Civili, 21 luglio 2015, n. 15200, disponibile qui), che ha affrontato il tema del rapporto tra arbitrato e fallimento nel caso in cui il procedimento arbitrale penda all’estero e quindi vengano in rilievo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1346 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza.

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Arbitrato e fallimento

Uno dei settori in cui tuttora sussiste, a livello di politica legislativa, un certo disfavore per l’arbitrato è quello fallimentare.  Da un lato, la vis attractiva concorsus di cui all’art. 24, co. 1, l.fall. (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore“) e dall’altro lato il disposto dell’art 83/bis l.fall. (“Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito“) congiurano nel ridurre significativamente l’ambito delle controversie arbitrabili in cui sia parte un imprenditore soggetto a procedura concorsuale.  E ciò fanno anche con buona pace del principio dell’autonomia della clausola compromissoria, come emerge chiaramente dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della legge fallimentare: “(…) È previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente non possa essere proseguito allorquando il contratto contenente la clausola arbitrale viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento e che era destinato a risolvere“.

Sul rapporto tra arbitrato (nella fattispecie concreta, arbitrato estero) e fallimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente soffermate, nell’ordinanza n. 10800 del 26 maggio 2015. Qui il testo completo dell’ordinanza.

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