Note sulla consulenza tecnica della Camera arbitrale di Milano

La Camera arbitrale di Milano ha recentemente pubblicato delle note sulla consulenza tecnica nell’ambito di procedimenti amministrati dalla Camera stessa.

Le note in parola sono disponibili, sul sito della Camera, a questo indirizzo.

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Regole del procedimento

La disciplina codicistica concernente le regole di svolgimento del procedimento arbitrale trova la sua chiave di volta nell’art. 816/bis, co. 1, cod. proc. civ.: “Le parti possono stabilire nella convenzione di arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa (…)“.

Non è però frequente che la clausola compromissoria contenga una disciplina compiuta ed esaustiva del procedimento. A ben vedere, tale disciplina neppure si rinviene in caso di arbitrato amministrato, poiché i regolamenti arbitrali – saggiamente – non costringono il procedimento, e in particolare l’istruttoria, entro limiti predeterminati: le istituzioni arbitrali prediligono infatti, in materia, la soft law.  Si pensi, ad esempio, alle Note sulla consulenza tecnica recentemente adottate dalla Camera Arbitrale di Milano, delle quali parleremo in un prossimo post.  Ebbene, queste note precisano di non voler “essere una nuova regolamentazione della materia arbitrale ma (…) un ausilio per i consulenti tecnici” – e per gli arbitri, ça va sans dire.

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