Interpretazione di clausola compromissoria statutaria

Roberto Oliva

Due recenti pronunzie del Tribunale di Milano (sentenza n. 8440 del 31 luglio 2017, disponibile qui; e sentenza n. 11038 del 3 novembre 2017, disponibile qui) dimostrano una volta di piĂą, qualora ve ne fosse stato il bisogno, la fondamentale importanza rivestita dalla formulazione della convenzione di arbitrato e in particolare della clausola compromissoria statutaria.

La prima sentenza è stata pronunziata nell’ambito di un’azione sociale di responsabilitĂ  promossa dal socio di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata ai sensi dell’art. 2476, co. 3, cod. civ. nei confronti dell’ex amministratore, che pure era socio della medesima societĂ .

L’amministratore convenuto si è costituito in giudizio e ha eccepito, tra le altre cose, l’incompetenza del Giudice statale, in forza della clausola compromissoria contenuta all’art. 31 dello statuto sociale.  Il testo di questa clausola, per come riportato nella sentenza in commento, è il seguente: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la societĂ , o tra i soci stessi, in relazione al contratto sociale (…) sarò risolta inappellabilmente senza formalitĂ  di procedura da un Collegio di amichevoli compositori, composto da tre membri (…)“.

Ora, poichĂ© la controversia oggetto di causa (come detto, un’azione di responsabilitĂ ) si pone non tra soci e societĂ  e neppure tra i soci stessi, ma tra societĂ  e amministratore, il Tribunale di Milano ha ritenuto che essa non fosse soggetta all’arbitrato societario previsto dallo statuto sociale.

Non molto diversa è la fattispecie decisa dal Tribunale di Milano con la seconda sentenza in commento.  Anche in quel caso, si trattava di un’azione di responsabilitĂ  promossa nei confronti del cessato amministratore di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata.  L’attore non era però un socio ex art. 2476, co. 3, cod. civ., bensì il commissario giudiziale del concordato preventivo cui era stata sottoposta la societĂ , che agiva sia in nome della societĂ , sia in luogo e rappresentanza dei creditori sociali della procedura concorsuale.

L’amministratore convenuto ha sollevato eccezione di compromesso, rilevando che lo statuto sociale conteneva una clausola compromissoria, che assoggettava ad arbitrato, secondo quanto si legge nella sentenza, “tutte le controversia che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la societĂ , gli amministratori, i liquidatori o i sindaci“.

PoichĂ© la controversia in parola non era nĂ© una controversia tra i soci nĂ© una controversia tra soci e societĂ  nĂ© infine una controversia tra i soci da un lato e amministratori e/o liquidatori e/o sindaci (era infatti una controversia tra societĂ  e amministratori), il Tribunale di Milano ha ritenuto che la clausola compromissoria non trovasse applicazione.  NĂ© a diversa conclusione è addivenuto in forza di una ulteriore disposizione della stessa clausola compromissoria, quella secondo la quale “La presente clausola compromissoria è vincolante per la societĂ  e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosso o insorte nei loro confronti“.  Secondo il Tribunale di Milano, infatti, tale disposizione riguarda solo la vincolativitĂ  della clausola compromissoria dal punto di vista soggettivo, ma non può essere utilizzata per interpretare estensivamente il novero delle controversie deferite agli arbitri.

Sarebbero state possibili conclusioni di segno diverso? Probabilmente sì, l’art. 808/quater cod. proc. civ. impone una interpretazione estensiva della clausola compromissoria e in entrambi i casi sussistevano elementi che almeno in astratto potevano indurre a ritenere opportuna, in quanto maggiormente aderente alla volontĂ  delle parti, un’interpretazione delle clausole compromissorie tale da ricomprendere nel loro ambito anche le controversie sottoposte al Tribunale di Milano.  Nondimeno, è senz’altro preferibile una formulazione chiara e univoca della clausola, così da evitare i rischi che, necessariamente, si affrontano in sede interpretativa. 

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