Roberto Oliva

Il lodo parziale che afferma la competenza arbitrale deve essere impugnato immediatamente, oppure insieme al lodo definitivo?  La questione è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 23463 del 18 novembre 2016, disponibile qui), secondo le quali il lodo parziale sulla competenza deve essere impugnato insieme al lodo definitivo.

Questa, in sintesi, la vicenda decisa dalle Sezioni Unite.

Un appaltatore ha promosso nei confronti del committente il procedimento arbitrale previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto.

La particolaritĂ  della vicenda, che bisogna subito menzionare per comprenderne lo svolgimento, è questa: l’appaltatore indicato nel contratto di appalto è una impresa individuale; l’appaltatore che ha eseguito l’appalto e promosso la procedura arbitrale è invece un soggetto diverso: una societĂ  alla quale era stata conferita – prima però della conclusione del contratto d’appalto – l’azienda dell’impresa individuale.

Nel corso del procedimento arbitrale sono stati pronunciati due lodi: il primo lodo, un lodo parziale del 2007, ha affermato la competenza arbitrale (contestata dal committente).  Il secondo lodo, il lodo definitivo del 2008, ha deciso il merito della controversia.

Entrambi questi lodi sono stati impugnati dal committente, solo dopo la pronuncia del secondo, e sono stati annullati dalla Corte d’Appello di Napoli.  Quest’ultima ha invero ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal committente, secondo la quale l’appaltatore societĂ  era soggetto estraneo alla convenzione arbitrale e non sussisteva quindi la competenza del Tribunale Arbitrale.

La pronunzia della Corte di Appello è stata impugnata dall’appaltatore avanti la Suprema Corte, sulla base di due motivi.  Il secondo motivo riguarda l’interpretazione del contratto di appalto (e quindi non ne parlerò); il primo motivo, che è quello che ci interessa, concerne invece l’impugnabilitĂ  del lodo parziale che decide sulla competenza arbitrale.  Secondo l’appaltatore, infatti, si tratta di un lodo che dovrebbe essere immediatamente impugnato ex art. 827, co. 3, cod. proc. civ. (ai sensi del quale “Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile (…)“).

La Suprema Corte ha analizzato la questione sotto due profili.  Innanzi tutto si è chiesta se il lodo sia impugnabile solo quando decida nel merito una domanda (come affermato, ad esempio, da Cass., Sez. I Civ., 26 marzo 2012, n. 4790, disponibile qui) oppure anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari (come ha ritenuto, ad esempio, Cass., Sez. I Civ., 6 aprile 2012, n. 5634, disponibile qui).  Il secondo profilo riguarda invece la qualificazione della questione concernente la potestà decisoria degli arbitri: è una questione di merito (Cass., Sez. I Civ., 6 aprile 2012, n. 5634) oppure una questione di rito (Cass., SS.UU., 25 ottobre 2013, n. 24153, disponibile qui)?

Questo secondo interrogativo è sciolto dalla Cassazione sulla base della sua piĂą autorevole giurisprudenza (le Sezioni Unite del 2013 appena citate): la questione sulla sussistenza del potere decisorio in capo agli arbitri è senz’altro una questione di rito.

Meno cristallino è invece il ragionamento delle Sezioni Unite con riferimento al primo interrogativo (se sia possibile – e quindi si debba – impugnare immediatamente un lodo parziale che decide solo questioni pregiudiziali o preliminari).  Nondimeno, è chiaro l’approdo cui la Cassazione è pervenuta: il lodo parziale immediatamente impugnabile è il lodo sull’an debeatur (ossia il lodo che reca una condanna generica come quella prevista dall’art. 278 cod. proc. civ.: sul punto, giĂ  si era pronunciata Cass., Sez. I Civ., 7 febbraio 2007, n. 2715, disponibile qui) oppure il lodo che decide una o alcuna delle domande proposte senza definire il giudizio.  Non sono invece immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.