Roberto Oliva

Una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia (n. 1855 del 17 agosto 2016, disponibile qui) consente di fare una riflessione sul tema della deliberazione del lodo in caso di comportamenti ostruzionistici da parte degli arbitri.

Il caso deciso dalla Corte di Appello, in estrema sintesi, è il seguente.

La parte soccombente in un procedimento arbitrale ha impugnato il lodo, per una serie di ragioni.

Uno dei motivi di impugnazione riguardava il fatto che il lodo non era stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, come richiesto dall’art. 823 cod. proc. civ.

La Corte di Appello di Venezia ha in effetti appurato che, allorquando gli arbitri si sono riuniti per deliberare il lodo, uno di loro ha abbandonato la riunione nel momento in cui la maggioranza (ossia gli altri due arbitri) ha respinto la sua posizione con riferimento a una questione pregiudiziale.  Il lodo è stato quindi deliberato, per quanto riguarda il merito della decisione, solo dai due arbitri rimasti.

In questo quadro, è senz’altro corretta la decisione della Corte di Appello, che ha dichiarato nullo il lodo: è infatti necessario che tutti gli arbitri partecipino alla deliberazione del lodo, seppure non sia di regola richiesta la loro conferenza personale (sĂŹ che il lodo può anche deliberarsi, per cosĂŹ dire, per approssimazioni successive, ad esempio con l’invio via e-mail di una bozza, solitamente predisposta dal Presidente del Tribunale Arbitrale, che poi verrĂ  rivista, integrata e modificata dagli altri arbitri).

La domanda che mi pongo è quindi la seguente: nella situazione che ha portato al lodo dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Venezia, cosa si sarebbe potuto (e dovuto) fare? Sussiste un rimedio per il caso (auspicabilmente raro) di ostruzionismo da parte di uno degli arbitri?

La legge prevede un rimedio, che è quello previsto dall’art. 813/bis cod. proc. civ.: l’arbitro che omette di compiere un atto relativo alle sue funzioni (e quindi senz’altro l’arbitro che si rifiuti di deliberare il lodo) può essere rimosso e sostituito. Inoltre, come osservato in dottrina e statuito dalla Suprema Corte, l’arbitro che rifiuti di partecipare alla deliberazione del lodo può pure incorrere in responsabilitĂ , ove dal suo comportamento derivi un danno per le parti (Cass., Sez. I Civ., 27 febbraio 2009, n. 4823, disponibile qui).

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