La Cassazione, con la sentenza n. 23629 del 2015 (disponibile qui), ribadisce che tanto l’arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno “natura privata”, e che pertanto la differenza tra l’uno e l’altro non può fondarsi sull’idea che con il primo le parti abbiano affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 824/bis cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono demandare all’arbitro la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – soltanto attraverso lo strumento negoziale, con cui le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come l’espressione della propria volontà (cfr. già, in questo senso, Cass., Sez. II Civ., 12 ottobre 2009, n. 21585).

In questo quadro, la qualificazione dell’arbitrato incide sul problema processuale dell’ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell’accordo compromissorio sia all’attività degli arbitri. Proprio perché la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità della impugnazione della decisione arbitrale, la Cassazione, al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, ha il potere di accertare direttamente, come giudice del fatto (attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie), la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria.

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