Roberto Oliva

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha chiesto al Primo Presidente della Corte di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa al rapporto tra l’arbitrato e una particolare decadenza: quella di cui all’art. 2527, co. 3, cod. civ., ossia la norma che – prima della riforma del diritto societario – prevedeva che il socio escluso da una società cooperativa avesse l’onere di impugnare la delibera di esclusione entro trenta giorni dalla sua comunicazione (la norma attualmente vigente è l’art. 2533, co. 3, cod. civ., che ha innalzato il termine a sessanta giorni; disciplina analoga, con riferimento alla società semplice, è prevista dall’art. 2287, co. 2, cod. civ.). Il testo integrale dell’ordinanza (la n. 20101 del 7 ottobre 2015) è disponibile qui.

Un ormai risalente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il termine di decadenza appena richiamato sarebbe incompatibile con il procedimento arbitrale (in particolare, in ragione della tempistica richiesta per la costituzione del Tribunale arbitrale). Pertanto, il deferimento ad arbitri in forza di una clausola compromissoria statutaria (anche) delle controversie relative al provvedimento di esclusione comporterebbe il superamento e l’eliminazione del suddetto termine decadenziale (l’ordinanza in commento richiama sul punto Cass., Sez. I Civ., 30 marzo 1984, n. 2084, Cass., Sez. I Civ., 7 marzo 1995, n. 2657  e Cass., Sez. I Civ., 12 novembre 1998, n. 11436).

A parere del Collegio della Prima Sezione questo orientamento sarebbe però meritevole di essere attentamente rimeditato.

Innanzi tutto, appare difficilmente giustificabile questa differente disciplina (in punto sussistenza o no del termine decadenziale) in ragione del metodo di soluzione delle controversie scelto dalle parti (Tribunale arbitrale in luogo del giudice statale).

Inoltre – ed è questo il cuore dell’ordinanza della Cassazione – deve essere tenuta presente la natura giurisdizionale, ormai indubitabilmente giurisdizionale, dell’arbitrato.

Non a caso, l’atto introduttivo del giudizio arbitrale non si limita a interrompere la prescrizione (art. 2943, co. 4, cod., civ., come modificato dall’art. 25 l. 5 gennaio 1994, n. 25), ma produce anche l’effetto interruttivo-sospensivo (art. 2945, co. 4, cod. civ., sempre come modificato dall’art. 25 l. 5 gennaio 1994 n. 25); effetto che è proprio soltanto della domanda giudiziale e che rappresenta un tipico effetto sostanziale dell’azione giudiziaria.

E ancora, in seguito all’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 223 del 19 luglio 2013), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819/ter, co. 2, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, nei rapporti tra arbitrato e processo, trovino applicazione regole corrispondenti a quella contenuta nell’art. 50 cod. proc. civ. (ossia la translatio iudicii), può affermarsi la piena equivalenza, rispetto agli effetti sostanziali della domanda, dell’azione intrapresa avanti il giudice statale e di quella promossa in sede arbitrale.

La Cassazione conclude il suo ragionamento osservando che neppure pare corretto sostenere che il (breve) termine di decadenza di cui agli artt. 2527, co. 3 (ora 2533, co. 3) e 2287, co. 2, cod. civ. sarebbe incompatibile con il procedimento arbitrale; a ben vedere, l’attività che deve essere compiuta entro il termine per evitare la decadenza non sarebbe infatti la costituzione del Tribunale arbitrale, bensì la notificazione dell’atto con cui si manifesta l’intenzione di promuovere il giudizio arbitrale.

Un aspetto non affrontato dall’ordinanza della Cassazione in commento è la modalità della tutela cautelare del socio escluso, nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale: a mio modo di vedere, essa potrà essere concessa dal giudice statale, così come avviene quando a essere impugnata è una delibera assembleare.  Tra le numerose pronunzie sul punto, si veda ad esempio Trib. Milano, 28 febbraio 2014, disponibile qui nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese, che ha pure negato l’applicazione analogica (invece affermata da altre Corti) del termine di decadenza di cui agli artt. 2287 e 2533 cod. civ. in caso di esclusione da società a responsabilità limitata, ritenendo invece applicabile esclusivamente il (maggior) termine di cui all’art. 2479/ter, co. 1, cod. civ. di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

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